ASSICURAZIONE INFORTUNI INAIL E ASSICURAZIONI INTEGRATIVE
L’estensione permanente dell’assicurazione INAIL
L’articolo 2 ter del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2025 (convertito con Legge n. 109 del 30/07/2025) ha reso definitiva l’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione.
Tale Legge ha reso valido anche per il corrente anno scolastico 2025/26 e per tutti gli anni successivi il Decreto Lavoro (art. 18 Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48). In base al Decreto Legge 48/2023 e come chiarito dalla circolare INAIL n. 45 del 26/10/2023, gli studenti, i docenti e il personale in servizio sono coperti dalla assicurazione INAIL in tutti gli ambienti dell’istituto scolastico e nello svolgimento di tutte le attività. Per gli alunni restano esclusi gli infortuni in itinere.
Al fine di garantire una maggiore tutela rispetto a quanto previsto dall'assicurazione obbligatoria INAIL, le scuole stipulano assicurazioni integrative per alunni e per il personale.
Perché l’assicurazione integrativa?
Il “Decreto Lavoro” e le sue successive modifiche e integrazioni non hanno modificato la portata delle tutele infortunistiche garantite dall’INAIL, in vigore dal 1965, ma ne ha solo esteso l’ambito di applicazione (già in attive in palestra e nei laboratori) a tutte le attività scolastiche. Tale estensione ha, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché:
1) l’unica prestazione erogabile dall’INAIL è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e alla retribuzione del lavoratore: ovviamente, lo studente risulta escluso da tale casistica; inoltre, la pensione di invalidità è erogabile solo in rarissimi casi molto gravi;
2) l’assicurazione INAIL non copre la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per eventuali danni prodotti dagli alunni, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido per culpa in educando;
3) l’assicurazione INAIL non copre gli infortuni in itinere per gli allievi, ma solo per il personale scolastico: come specificato alla lettera f) del comma 2 dell’art 18 del “Decreto Lavoro”, per infortunio in itinere si intende quello occorso “al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, mentre sono esclusi gli alunni.
Pertanto, la polizza assicurativa integrativa rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l’unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.
In allegato, la documentazione relativa all'assicurazione integrativa attivata presso il nostro Istituto.
Si allega inoltre la Circolare INAIL n. 45 del 26 Ottobre 2023 "Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico" valida per l'a.s. 2023-2024, poi prorogata per gli anni successivi.