ESAMI INTEGRATIVI
Il D.M. n. 5/2021 è stato emanato a seguito del D. Lgs. n. 62/2017, al fine di disciplinare gli esami di idoneità e gli esami integrativi a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021. Di seguito le vigenti disposizioni ritenute di precipuo interesse, fermo restando il rinvio all’articolato del D.M. stesso.
Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado (art.4)
Nella scuola secondaria di secondo grado gli esami integrativi hanno la finalità di riallineare le competenze degli studenti che decidono di cambiare indirizzo di studi (anche nel caso in cui entrambi gli indirizzi di studio siano erogati dalla medesima istituzione scolastica) o di rientrare nel sistema nazionale di istruzione.
Non è possibile sostenere esami integrativi per accedere ai percorsi sperimentali quadriennali ed ai percorsi di istruzione di secondo livello, in ragione della peculiarità di detti percorsi.
Pertanto, sostengono l’esame:
- gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
- gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
Le già menzionate disposizioni non si applicano agli studenti che frequentano o hanno frequentato il primo anno dei percorsi di secondo ciclo, come di seguito specificato:
- gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado che richiedano, entro e non oltre il 31 gennaio, il passaggio in corso d’anno alla classe prima di altro indirizzo di studi;
- gli studenti ammessi alla classe seconda in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla classe seconda di altro indirizzo di studi per l’anno scolastico successivo. In luogo dell’esame integrativo, l’istituzione scolastica titolare dell’indirizzo di studi richiesto effettua un colloquio finalizzato alla progettazione di specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno.
Allo stesso modo, anche gli studenti che hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, non devono sostenere gli esami integrativi. Fatte salve norme di maggior favore previste dagli Accordi ed intese bilaterali, essi vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa in riferimento (cfr. Art. 45 DPR n. 394/1999):
- all’accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione dell’alunno;
- al corso eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
- al titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno;
- all'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.
In allegato, il prospetto riepilogativo delle tipologie di prova previste per gli esami preliminari, di idoneità, integrativi e di recupero del debito formativo.
MODULO PER LA RICHIESTA DI ESAMI INTEGRATIVI, DA PRESENTARE ENTRO IL 30 GIUGNO: VAI AL LINK
Si consiglia di prendere contatti con la segreteria scrivendo all'indirizzo info@liceocevolani.it oppure prenotando un appuntamento al seguente link: https://www.liceocevolani.edu.it/prenotazioni/segreteria
In allegato, il prospetto riepilogativo delle tipologie di prova previste per gli esami preliminari, di idoneità, integrativi e di recupero del debito formativo.